Iniziamo l’analisi dei documenti conciliari partendo proprio dall’ultima costituzione, pubblicata il 7 dicembre 1965, sulla libertà religiosa, Dignitatis Humanae.
Il principale metro di paragone che utilizzeremo sarà l’enciclica Quanta cura di Pio IX: si tratta di una enciclica che viene ritenuta infallibile ex cathedra pressoché unanimemente da tutti i teologi. Ciò appare chiarissimo dall’affermazione lapalissiana che Papa Pio IX vi ha inserito: “Noi dunque, in tanta perversità di depravate opinioni, ben memori del Nostro apostolico ufficio e massimamente solleciti della santissima nostra religione [ndr. è il Papa a parlare come Dottore della Chiesa universale e giudice supremo nella cattedra di Pietro – ratione subiecti], della sana dottrina e della salute delle anime affidateci da Dio, e del bene della stessa società umana, abbiamo ritenuto di dovere nuovamente elevare la Nostra apostolica voce. Pertanto, tutte e singole le prave opinioni e dottrine espresse nominatamente in questa Lettera, con la Nostra autorità apostolica riproviamo, proscriviamo e condanniamo [ndr. si tratta di una condanna su materia di fede e morale – ratione obiecti); e vogliamo e comandiamo che esse siano da tutti i figli della Chiesa cattolica tenute per riprovate, proscritte e condannate [ndr. è manifesta la volontà di definire ciò che deve essere creduto o recepito da tutti i fedeli – ratione actus]”1.
All’Enciclica Quanta cura Pio IX aveva allegato anche il Sillabo degli errori dal quale non possiamo comunque prescindere: sebbene i teologi dibattono se questo testo sia di per sé infallibile (anche se la maggioranza è concorde nel definirlo ex cathedra2 e in molti lo ritengono infallibile per i documenti da cui sono tratte le singole disposizioni3), in ogni caso è evidente il fatto che si tratta di un atto del magistero a cui è necessario prestare un assenso religioso interno anche in virtù dell’adesione che ricevette all’epoca da parte dell’intero episcopato (elemento che potrebbe far presumere l’infallibilità in virtù dell’unanimità del magistero universale). Se dunque non possiamo affermare con assoluta certezza l’infallibilità del Sillabo, l’enciclica Quanta cura è, però, sicuramente infallibile: tale atto del magistero non può dunque essere contestualizzato, circoscritto o limitato ad un periodo storico specifico (per quanto esso sia stato prodotto per delle cause contingenti), ma entra a far parte del depositum fidei, cioè di quelle verità cui il cristiano deve aderire (ciò ci risparmierà la fatica di dover dimostrare che sempre la dottrina della Chiesa, dai primi secoli fino a Pio IX, è stata di fatto coerente con il proprio insegnamento – anche se, per soddisfare la curiosità del lettore, qualche nozione storica sarà necessario fornirla). Oltre a questi documenti, affiancheremo nella nostra analisi anche ad altri atti del magistero ordinario dei Romani Pontefici, come le encicliche Libertas e Immortale Dei di Papa Leone XIII, il cui contenuto è perfettamente complementare con quanto insegnato in Quanta cura.
Il Contenuto di Dignitatis Humanae
Incominciamo dunque con l’analisi del documento Dignitatis Humanae. Il testo è estremamente chiaro. All’inizio, esso si apre con le seguenti dichiarazioni:
“Anzitutto, il sacro Concilio professa che Dio stesso ha fatto conoscere al genere umano la via attraverso la quale gli uomini, servendolo, possono in Cristo trovare salvezza e pervenire alla beatitudine. Questa unica vera religione crediamo che sussista4 nella Chiesa cattolica e apostolica […] tutti gli esseri umani sono tenuti a cercare la verità, specialmente in ciò che concerne Dio e la sua Chiesa, e sono tenuti ad aderire alla verità man mano che la conoscono e a rimanerle fedeli.
Il sacro Concilio professa pure che questi doveri attingono e vincolano la coscienza degli uomini, e che la verità non si impone che per la forza della verità stessa, la quale si diffonde nelle menti soavemente e insieme con vigore. E poiché la libertà religiosa, che gli esseri umani esigono nell’adempiere il dovere di onorare Iddio, riguarda l’immunità dalla coercizione nella società civile, essa lascia intatta la dottrina tradizionale cattolica sul dovere morale dei singoli e delle società verso la vera religione e l’unica Chiesa di Cristo”5.
Il secondo paragrafo chiarisce in modo alquanto chiaro che quello alla libertà religiosa è un vero e proprio diritto fondato sulla dignità della persona umana: “Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l’hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell’ordinamento giuridico della società“6. Il Concilio si spinge così a formulare un principio molto chiaro, cioè la necessità che questo diritto, che viene riconosciuto in capo a ciascuna persona umana, debba essere “sancito come diritto civile nell’ordinamento giuridico”: non si può qui dunque dire il Concilio parlasse di uno specifico contesto storico (ad esempio, la società moderna) né che il significato del documento sia quello di applicare un principio tradizionale in una forma particolare e in particolari contingenze storiche. Il significato espresso delle chiarissime parole del documento concerne l’esistenza di un diritto intrinseco all’uomo che deve essere riconosciuto (est agnoscendum) dalla potestà dello Stato.
Subito dopo il documento afferma che “…tutti gli esseri umani […]sono […] tenuti a cercare la verità […] e sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze”7, ma spiega anche che, proprio per poter trovare la verità e aderirvi, essi devono godere “della libertà psicologica e nello stesso tempo dell’immunità dalla coercizione esterna. […] Per cui – conclude Dignitatis Humanae – il diritto ad una tale immunità perdura anche in coloro che non soddisfano l’obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio, qualora sia rispettato l’ordine pubblico informato a giustizia, non può essere impedito“8.
Quanto è stato espresso, dunque, può essere riassunto nel concetto per cui, stando al Concilio Vaticano II, l’uomo – poiché deve ricercare la verità (si tratta dunque di una ragione causale oltreché finale) – gode di un diritto fondato sulla stessa dignità della sua natura, che impedisce da parte di chiunque (“dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano”) di comprimere o forzare la sua azione, e qualora anche egli non soddisfasse l’obbligo di ricercare o aderire alla verità (che ricordiamo è lo scopo per cui tale presunta libertà religiosa esisterebbe) comunque non dovrebbe essere impedito nell’esercizio della sua libertà “privatamente o pubblicamente” (com’era stato appunto spiegato all’inizio del secondo paragrafo). L’unica limitazione imposta a tale libertà di cui gli uomini godono di diritto è che “sia rispettato l’ordine pubblico informato a giustizia”.
Secondo il Concilio Vaticano II, infatti, la verità deve essere cercata “liberamente, con l’aiuto dell’insegnamento o dell’educazione, per mezzo dello scambio e del dialogo con cui, allo scopo di aiutarsi vicendevolmente nella ricerca, gli uni rivelano agli altri la verità che hanno scoperta o che ritengono di avere scoperta“9.
Quando poi si legge che “la stessa natura sociale dell’essere umano esige che egli esprima esternamente gli atti interni di religione, comunichi con altri in materia religiosa e professi la propria religione in modo comunitario” e che “si fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine stabilito da Dio per gli esseri umani, quando si nega ad essi il libero esercizio della religione nella società, una volta rispettato l’ordine pubblico informato a giustizia”10, viene spontaneo chiedersi se per “religione” si intenda solamente quella cattolica. La risposta è ovviamente negativa, visto che l’intero paragrafo quarto del documento è dedicato ai “gruppi religiosi” (al plurale). Si afferma, infatti, che “a tali gruppi, pertanto, posto che le giuste esigenze dell’ordine pubblico non siano violate, deve essere riconosciuto il diritto di essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi secondo norme proprie, nel prestare alla suprema divinità il culto pubblico, nell’aiutare i propri membri ad esercitare la vita religiosa, nel sostenerli con il proprio insegnamento e nel promuovere quelle istituzioni nelle quali i loro membri cooperino gli uni con gli altri ad informare la vita secondo i principi della propria religione“11. A riprova di ciò, gli stesori del testo Dignitatis Humanae scelsero accuratamente l’utilizzo dell’espressione “suprema divinità” (Numen supremum) al posto di “Dio” in modo da inglobare ogni forma possibile di religiosità. Questo è testimoniato dagli stessi Acta synodalia, ove si legge: “Servetur “Numen” quia consulto haec vox adhibetur, ut ratio habeatur diversarum notionum circa Deum. Servetur quoque “supremum”, quia cultus religiosus ultimatum ad Deum dirigitur“12.
Così ai gruppi religiosi spettano ulteriori diritti come quello “di non essere impediti con leggi o con atti amministrativi del potere civile di scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri, di comunicare con le autorità e con le comunità religiose che vivono in altre regioni della terra, di costruire edifici religiosi, di acquistare e di godere di beni adeguati […] di non essere impediti di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede, a voce e per scritto”13.
Non si può, poi, che essere sorpresi dal paragrafo sesto, ove si afferma che “Poiché il bene comune della società – che si concreta nell’insieme delle condizioni sociali, grazie alle quali gli uomini possono perseguire il loro perfezionamento più riccamente o con maggiore facilità – consiste soprattutto nella salvaguardia dei diritti della persona umana e nell’adempimento dei rispettivi doveri, adoperarsi positivamente per il diritto alla libertà religiosa spetta tanto ai cittadini quanto ai gruppi sociali, ai poteri civili, alla Chiesa e agli altri gruppi religiosi”14. Chiunque ha un minimo di conoscenza delle dottrine politiche, non può che ravvisare in queste affermazioni incentrate sul principio di salvaguardia dei diritti individuali quale elemento caratterizzante il “bene comune” delle forti venature tipicamente liberali che si rifanno alla concezione tipicamente illuminista e moderna delle cosiddette “libertà negative”. Ancora più chiaro è il passaggio in cui si afferma che: “Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli nell’ordinamento giuridico di una società viene attribuita ad un determinato gruppo religioso una speciale posizione civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e a tutti i gruppi religiosi venga riconosciuto e sia rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa“15. In sostanza, dice il Concilio, dovendo lo Stato realizzare il bene comune che consiste nella salvaguardia dei diritti della persona umana, è doveroso che tutti, Chiesa compresa, si adoperino per la realizzazione di tale ordine: si tratta di una questione di principio – è autoevidente per chi guarda con onestà al testo – e non di una applicazione di principi eterni a casi specifici; questo è confermato dal fatto che secondo Dignitatis Humanae quando “viene attribuita ad un determinato gruppo religioso una speciale posizione civile”, questo fatto è dovuto alle “circostanze peculiari dei popoli nell’ordinamento giuridico”. Indi per cui, scompare quella concezione del rapporto Stato-Chiesa che aveva da sempre informato la dottrina cattolica e del quale abbiamo parlato nell’articolo Il Re cristiano16. Il documento è molto chiaro nell’affermare che “non è permesso al pubblico potere imporre ai cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi la professione di una religione qualsivoglia oppure la sua negazione, o di impedire che aderiscano ad un gruppo religioso o che se ne allontanino” e addirittura afferma che “si agisce contro la volontà di Dio e i sacri diritti della persona e il diritto delle genti quando si usa, in qualunque modo, la violenza per distruggere o per comprimere la stessa religione“17.

Infine, nel delimitare i limiti della libertà religiosa, Dignitatis Humanae afferma che: “Nell’esercizio di ogni libertà si deve osservare il principio morale della responsabilità personale e sociale: nell’esercitare i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali, in virtù della legge morale, sono tenuti ad avere riguardo tanto ai diritti altrui, quanto ai propri doveri verso gli altri e verso il bene comune”18. Compresa la spiegazione precedentemente fornita dal documento di “bene comune” (che “consiste soprattutto nella salvaguardia dei diritti della persona umana”), appare chiaro che il principio espresso dal Concilio Vaticano II in materia di libertà religiosa è riconducibile al motto liberale “la mia libertà finisce dove inizia la tua libertà” oppure in nome dell’ordine pubblico “poiché la società civile ha il diritto di proteggersi contro i disordini che si possono verificare sotto pretesto della libertà religiosa”19. Si tratta, ancora, di norme di principio, come chiarisce in modo lapalissiano il documento con una scelta accurata delle parole: “Questi sono elementi che costituiscono la parte fondamentale del bene comune e sono compresi sotto il nome di ordine pubblico. Per il resto nella società va rispettata la norma secondo la quale agli esseri umani va riconosciuta la libertà più ampia possibile, e la loro libertà non deve essere limitata, se non quando e in quanto è necessario”20.
Il magistero tradizionale contro Dignitatis Humanae
Tutto questo, però, è negato in modo chiaro e assoluto da Papa Pio IX. In Quanta cura, infatti, si afferma: “Infatti Voi sapete molto bene, Venerabili Fratelli, che in questo tempo si trovano non pochi i quali, applicando al civile consorzio l’empio ed assurdo principio del naturalismo (come lo chiamano) osano insegnare che “l’ottima regione della pubblica società e il civile progresso richiedono che la società umana si costituisca e si governi senza avere alcun riguardo per la religione, come se questa non esistesse o almeno senza fare alcuna differenza tra la vera e le false religioni”. Contro la dottrina delle sacre Lettere della Chiesa e dei Santi Padri, non dubitano di affermare “essere ottima la condizione della società nella quale non si riconosce nell’Impero il dovere di reprimere con pene stabilite i violatori della Religione cattolica, se non in quanto lo chieda la pubblica pace”. Con tale idea di governo sociale, assolutamente falsa, non temono di caldeggiare l’opinione sommamente dannosa per la Chiesa cattolica e per la salute delle anime, dal Nostro Predecessore Gregorio XVI di venerata memoria chiamata delirio [Eadem Encycl. Mirari], cioè “la libertà di coscienza e dei culti essere un diritto proprio di ciascun uomo che si deve proclamare e stabilire per legge in ogni ben ordinata società ed i cittadini avere diritto ad una totale libertà che non deve essere ristretta da nessuna autorità ecclesiastica o civile, in forza della quale possano palesemente e pubblicamente manifestare e dichiarare i loro concetti, quali che siano, sia con la parola, sia con la stampa, sia in altra maniera”. E mentre affermano ciò temerariamente, non pensano e non considerano che essi predicano “la libertà della perdizione” [S. August., Epist. 105, al. 166], e che “se in nome delle umane convinzioni sia sempre libero il diritto di disputare, non potranno mai mancare coloro che osano resistere alla verità e confidano nella loquacità della sapienza umana, mentre la fede e la sapienza cristiane debbono evitare questa nociva vanità, in linea con la stessa istituzione del Signor Nostro Gesù Cristo” [S. Leo, Epist. 164, al. 133, § 2, edit. Rall]”21.
Nel Sillabo allegato a Quanta cura, inoltre, viene condannata la proposizione: “È assolutamente falso che la libertà civile di qualsivoglia culto, e similmente l’ampia facoltà a tutti concessa di manifestare qualunque opinione e qualsiasi pensiero palesemente ed in pubblico, conduca a corrompere più facilmente i costumi e gli animi dei popoli, e a diffondere la peste dell’indifferentismo”22.
Così, se Dignitatis Humanae afferma l’esistenza di un diritto alla non-coercizione che, come abbiamo visto, si traduce in un diritto di insegnare la propria dottrina e propagandarla e che questo diritto debba diventare un elemento costitutivo dello Stato e che da esso debba essere difeso, i Papi precedenti negavano categoricamente tali idee. Come si legge nel testo di Pio IX anche la limitazione della “pubblica pace” (cioè dell’ordine pubblico) non vale a giustificare il limite di una libertà respinta di principio. Per quanto riguarda questo concetto dei limiti della libertà religiosa, occorre rifarsi a Leone XIII per comprendere chiaramente la dottrina cattolica sul punto. Nell’enciclica Libertas, il Papa chiarisce innanzitutto il significato del termine “libertà”: “Dunque nella società umana la libertà nel vero senso della parola, non è riposta nel fare ciò che piace, nel qual caso subentrerebbe il maggior disordine che si risolverebbe nella oppressione della cittadinanza, ma consiste nel vivere agevolmente in virtù di leggi civili ispirate ai dettami della legge eterna […] la natura della libertà umana, comunque la si consideri, tanto nelle persone singole quanto consociate, e non meno in coloro che comandano come in coloro che ubbidiscono, presuppone la necessità di ottemperare alla suprema ed eterna ragione, che altro non è se non l’autorità di Dio che comanda e vieta”23.

Ciò che, però, a noi interessa dell’enciclica è questo passaggio: “Ad ulteriore chiarimento, è opportuno considerare separatamente quelle varie conquiste di libertà che sono un’esigenza dell’epoca nostra. In primo luogo notiamo nelle singole persone un atteggiamento che è profondamente contrario alla virtù religiosa, ossia la cosiddetta libertà di culto. Questa libertà si fonda sul principio che è facoltà di ognuno professare la religione che gli piace, oppure di non professarne alcuna. Eppure, fra tutti i doveri umani, senza dubbio il più nobile e il più santo consiste nell’obbligo di onorare Dio con profonda devozione […] Perciò, una volta concessa quella libertà di cui stiamo parlando, si attribuisce all’uomo la facoltà di pervertire o abbandonare impunemente un sacrosanto dovere, e conseguentemente di volgersi al male rinunciando a un bene immutabile; questa non è libertà, come dicemmo, ma licenza e schiavitù di un’anima avvilita nel peccato. La stessa libertà, se considerata nell’ambito della società, pretende che lo Stato non faccia propria alcuna forma di culto divino e non voglia professarlo pubblicamente. […] Dunque, dal momento che è necessaria la professione di un sola religione nello Stato, è necessario praticare quella che è unicamente vera e che non è difficile riconoscere, soprattutto nei Paesi cattolici, per le note di verità che in essa appaiono suggellate. Conseguentemente i governanti la conservino, la proteggano, se vogliono provvedere con prudenza e profitto, come devono, alla comunità dei cittadini. […] Ora si consideri un poco la libertà di parola e ciò che piace esprimere per mezzo della stampa. È appena il caso di dire che questa libertà non può essere un diritto se non è temperata dalla moderazione ed esorbita oltre la misura. Infatti il diritto è una facoltà morale: come dicemmo e come dovremo più spesso ridire, è assurdo pensare che essa sia concessa dalla natura in modo promiscuo e accomunata alla verità e alla menzogna, alla onestà e alla turpitudine. La verità e l’onestà hanno il diritto di essere propagate nello Stato con saggezza e libertà, in modo che diventino retaggio comune; le false opinioni, di cui non esiste peggior peste per la mente, nonché i vizi che corrompono l’animo e i costumi, devono essere giustamente e severamente repressi dall’autorità pubblica, perché non si diffondano a danno della società. Inoltre si predica assiduamente quella che viene chiamata libertà di coscienza; la quale, se interpretata nel senso che a ciascuno è giustamente lecito, a piacer suo, di venerare o di non onorare Dio, trova la sua smentita negli argomenti svolti in precedenza. Ma può avere anche questo significato: all’uomo è lecito, nel civile consorzio, seguire la volontà e i comandamenti di Dio secondo coscienza e senza impedimento alcuno. Questa vera libertà, degna dei figli di Dio, che assai giustamente tutela la dignità della persona umana, è più forte di qualunque violenza e offesa, ed è sempre desiderata e soprattutto amata dalla Chiesa. […] Da quanto si è detto consegue che non è assolutamente lecito invocare, difendere, concedere una ibrida libertà di pensiero, di stampa, di parola, d’insegnamento o di culto, come fossero altrettanti diritti che la natura ha attribuito all’uomo […]. la Chiesa, con intelligenza materna, considera il grave peso della umana fragilità e non ignora quale sia il corso degli animi e delle vicende da cui è trascinata la nostra età. Per queste ragioni, senza attribuire diritti se non alla verità e alla rettitudine, la Chiesa non vieta che il pubblico potere tolleri qualcosa non conforme alla verità e alla giustizia, o per evitare un male maggiore o per conseguire e preservare un bene […]. Tuttavia, come complemento a quanto detto, se a causa del bene comune e soltanto per questo motivo la legge degli uomini può o anche deve tollerare il male, non può né deve approvarlo o volerlo in quanto tale: infatti il male, essendo di per sé privazione di bene, ripugna al bene comune che il legislatore, per quanto gli è possibile, deve volere e tutelare. E anche in questo caso è necessario che la legge umana si proponga di imitare Dio il quale, nel consentire che il male esista nel mondo “non vuole che il male si faccia, né vuole che il male non si faccia, ma vuole permettere che il male si faccia, e questo è bene”. Questa affermazione del dottore Angelico contiene in sintesi tutta la dottrina sulla tolleranza del male. Ma bisogna riconoscere, se si vuole giudicare rettamente, che quanto più in uno Stato è necessario tollerare il male, tanto più questo tipo di Stato è lontano da una condizione ottimale: così pure, quando si opera secondo i precetti della prudenza politica, è necessario circoscrivere la tolleranza dei mali entro i limiti che il motivo – cioè la salute pubblica – richiede”24.
Se si sarà letto con sufficiente attenzione e onestà intellettuale (e senza forzare i testi pre e post conciliari) quanto viene insegnato dal magistero tradizionale e quanto invece affermato dal Concilio Vaticano II, non si potrà che concludere che mentre Pio IX, Leone XIII e il magistero cattolico insegnano che per principio non si può ammettere il male e la libertà di culto e coscienza, che è anzi compito dell’autorità reprimere le opinioni errate e che solo per gravi ragioni (anche di ordine pubblico) è possibile tollerarle pur riconoscendo in esse il male, in Dignitatis humanae si afferma invece all’opposto un principio per cui di norma esiste un diritto alla libertà religiosa e che solo per gravi ragioni – che si riducono però all’ordine pubblico e non alla difesa della Verità – può essere compressa. In sostanza, per quanto all’apparenza (ma comunque con grandi forzature, traviature del testo e ignoranza della ratio del documento) si potrebbe tentare una lettura di continuità su tale insegnamento, in realtà vi è un ribaltamento totale del principio sulla libertà religiosa. Ugualmente, se il magistero della Chiesa insegna che è bene che lo Stato debba far propria una religione specifica (quella vera, cioè la cattolica), il Concilio Vaticano II afferma il contrario e richiede allo Stato di difendere e tutelare per principio le altre religioni, mettendole nella condizione di agire liberamente. Del resto in Quanta Cura Pio IX scriveva: “Infatti Voi sapete molto bene, Venerabili Fratelli, che in questo tempo si trovano non pochi i quali, applicando al civile consorzio l’empio ed assurdo principio del naturalismo (come lo chiamano) osano insegnare che “l’ottima regione della pubblica società e il civile progresso richiedono che la società umana si costituisca e si governi senza avere alcun riguardo per la religione, come se questa non esistesse o almeno senza fare alcuna differenza tra la vera e le false religioni“”25. Nel Sillabo, inoltre, si condannava la seguente affermazione: “In questa nostra età non conviene più che la religione cattolica si ritenga come l’unica religione dello Stato, esclusi tutti gli altri culti, quali che si vogliano”26.
Infine, sulla questione della radice di questo presunto diritto alla libertà religiosa, che secondo il Concilio troverebbe fondamento in questa fantomatica “dignità umana”, dobbiamo rispolverare la fondamentale distinzione tomista tra dignità ontologica e dignità morale. La natura spirituale dell’uomo, dotato di intelligenza e libero arbitrio, costituisce il fondamento della sua dignità ontologica. Così affrontando la questione dal lato ontologico sarebbe sbagliato ogni costrizione che imponga l’adesione alla verità con la forza, violando così l’utilizzo di tali prerogative. Tuttavia, la Chiesa ha anche sempre insegnato che queste facoltà sono finalizzate al loro proprio oggetto, cioè la verità e il bene. Quando l’uomo si allontana dalla volontà e dal bene, perde la propria dignità morale ed è allora possibile la coercizione. Infatti, la Chiesa insegna che la dignità morale è la dignità al suo stato compiuto, mentre che la dignità ontologica è solo il principio della dignità umana che deve ancora compiersi e completarsi tramite la dignità morale. Lo chiarisce Leone XIII nell’Enciclica Immortale Dei: “La libertà, come virtù che perfeziona l’uomo, deve applicarsi al vero e al bene; la natura del vero e del bene non può mutare ad arbitrio dell’uomo, ma rimane sempre la stessa, e non è meno immutabile dell’intima natura delle cose. Se la mente accoglie false opinioni, se la volontà sceglie il male e vi si dedica, l’una e l’altra, lungi dall’operare per il proprio perfezionamento, perdono la loro naturale dignità e si corrompono. Ciò che è contrario alla virtù e alla verità, dunque, non deve essere posto in evidenza ed esibito: molto meno, difeso e tutelato dalle leggi”27.
Conclusioni della prima parte
A conclusione di questa prima parte della nostra analisi di Dignitatis Humanae, non possiamo che rilevare come il testo di tale documento costituisca un radicale troncamento con la tradizione cattolica e con gli insegnamenti infallibili e magisteriali della Chiesa, che vengono contraddetti in modo categorico.
Nella seconda parte, che pubblicheremo tra qualche tempo, ci preoccuperemo di rispondere alle principali obiezioni che vengono sollevate dai “conservatori”, cioè da coloro che pur di forzare il testo di Dignitatis Humanae o quelli del magistero tradizionale, cercano in ogni modo di trovare una continuità tra l’insegnamento pre e post conciliare. In realtà, ci domandiamo sinceramente se abbia davvero senso svolgere un tale lavoro: il magistero, come abbiamo già avuto modo di spiegare, non dovrebbe essere sottoposto a una ulteriore interpretazione, essendo che stesso ha lo scopo di fornire una interpretazione e una spiegazione della verità rivelata; pertanto, considerando che il magistero cattolico si è già espresso con termini e parole chiarissime sul punto della libertà religiosa e che la caratteristica del magistero di parlare direttamente all’intelletto dell’uomo, riteniamo assurdo di per sé il tentativo di forzare testi e documenti per costruire una continuità che non esiste nella realtà concreta della vita della Chiesa. Ci pare, insomma, ridicola l’operazione di coloro che cercano di fare “il Graziano della situazione” per far concordare i “canoni discordanti”: se, infatti, il grande giurista si occupava di conciliare delle pratiche o degli insegnamenti che non avevano un carattere dogmatico o che non erano ancora state definite in modo unitario dal magistero (si pensi alla questione sulla penitenza reiterabile o meno, al problema dei giuramenti, allo scontro della copulae theoria contro la consensi theoria per il matrimonio eccetera), la questione che invece si pone per il tema della libertà religiosa ha già ricevuto una chiarificazione dogmatica da parte della Chiesa mediante un intervento infallibile della Curia Romana ex cathedra affiancato da una tradizione magisteriale e dottrinale che, sviluppatasi fin dal primo millennio, è andata via via chiarificandosi in modo coerente. Invece di tirare per la giacchetta il Concilio e cercare di costruire un ordine teorico traballante e forzato (cui, però, corrisponde una realtà che non si avvicina neanche lontanamente neppure alle teorie più forzate di continuità), bisognerebbe piuttosto fare un atto di fede ricordando ciò che predicava San Paolo: “Sed licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit!“28.
Alla fine, però, ci sembra comunque corretto rispondere alle teorie dei conservatori, per semplice onore alla Verità, la quale altro non è se non ciò che la Chiesa fondata da Cristo sulla roccia di Pietro, ha sempre insegnato. Per questo, ci occuperemo in particolare di rispondere a due testi, il primo di R. M. Dunnigan, Religious Liberty and the Hermeneutic of Continuity, e il molto più interessante libro dell’abbé Lucien, Religious Liberty: Continuity or Contradiction?.
A concludere questa nostra prima parte, comunque, alleghiamo due importanti riflessioni connesse alla questione: il primo è un articolo dal taglio storico-teologico di don Mauro Tranquillo (Due ecclesiologie a confronto: La dottrina della libertà religiosa e quella delle due spade), apparso sul La Tradizione Cattolica nell’allora 2006, mentre il secondo è la registrazione della conferenza in italiano di Mons. Lefebvre sul cambiamento del codice di diritto canonico, conferenza che lascia largo spazio all’esperienza di un Vescovo (davvero con la V maiuscola) che, dopo aver evangelizzato Gabon (dove triplicò la popolazione cattolica) e Senegal (in tutta l’Africa francese, in 11 anni come delegato apostolico, portò il numero di diocesi da 44 a 65), ha vissuto in prima persona la rivoluzione conciliare.
- Pio IX, Quanta cura. ↩︎
- Ad esempio Franzelin, Mazzella, Schrader, Dumas, Scheeben. ↩︎
- Ad esempio Rinaldi. ↩︎
- Sull’immensa problematicità di questo termine ci soffermeremo analizzando Lumen Gentium. ↩︎
- Dignitatis Humanae, § 1. ↩︎
- Ibidem, § 2. ↩︎
- Ibi.. ↩︎
- Ibi.. ↩︎
- Ibi., § 3. ↩︎
- Ibi.. ↩︎
- Ibi., § 4. ↩︎
- Acta synodalia, t. IV, parte VI, p. 744. ↩︎
- Dignitatis Humanae, § 4. ↩︎
- Ibidem, § 6. ↩︎
- Ibi.. ↩︎
- https://dirigaturdomine.com/2025/09/02/il-re-cristiano-parte-1-il-principio-teocratico-e-le-relazioni-stato-chiesa-nella-dottrina-tradizionale/. L’articolo cui qui rimandiamo, non vuole comunque rappresentare “la” posizione definitiva della Chiesa, ma si posiziona, anzi, forse tra le posizioni più “moderate” che possano essere espresse nell’ambiente tradizionale (per confronto, si legga il testo Due ecclesiologie a confronto: La dottrina della libertà religiosa e quella delle due spade di don Mauro Tranquillo, allegato a questo articolo) ↩︎
- Dignitatis Humanae, § 6. ↩︎
- Ibi.., § 7. ↩︎
- Ibi.. ↩︎
- Ibi.. ↩︎
- Pio IX, Quanta cura. ↩︎
- Pio IX, Sillabo, proposizione condannata LXXIX. ↩︎
- Leone XIII, Libertas. ↩︎
- Ibi.. ↩︎
- Pio IX, Quanta cura. ↩︎
- Pio IX, Sillabo, proposizione condannata LXXVII. ↩︎
- Leone XIII, Immortale Dei. ↩︎
- Gal. 1, 8. ↩︎





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